Progetto
Vacanza, via Pascal n.1 Cassano Magnago (VA-IT) - noleggio camper e
carrelli, rimessaggio, vendita, ganci traino - tel +39 03311688459
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INFORMAZIONI SUI CARRELLI E RIMORCHI
• CARRELLI
APPENDICE
Si tratta di rimorchi a due ruote per il trasporto di
soli bagagli e attrezzi ed è vietato il trasporto di qualsiasi altra
cosa. Il carrello
appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il
collaudo, e non si può
agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha
targa propria e non deve
essere iscritto al P.R.A.
• CARRELLI RIMORCHI
Sono rimorchi quelli con targa propria e iscrizione al
P.R.A. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del
certificato di
conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di
circolazione se già
immatricolati.
• T.A.T.S.
Sono rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A.,
destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive e
dispongono di uno o due
assi. Con un rimorchio T.A.T.S. si possono trasportare barche,
cavalli, automobili,
motocicli, animali per usi sportivi, ecc.
• CARAVAN
I Caravan sono rimorchi soggetti all'immatricolazione e
iscrizione al P.R.A. da adibire, dove consentito, ad uso di
alloggio. Dispongono di uno o
due assi.
RIMORCHIO:
Va premesso che mentre per i Carrelli Appendice il
veicolo trainato è come se fosse un corpo unico con il veicolo
trainante ed è definito
sulla carta di circolazione (quindi non lascia alcuna scelta al
conducente), per i Caravan, carrelli rimorchio e T.A.T.S. il conducente deve assicurarsi che il rimorchio possa
essere trainato, sotto la
propria responsabilità. Nella maggior parte dei casi comunque è
sufficiente non superare
il peso ammesso al rimorchio, indicato sulla Carta di Circolazione,
ma vediamo in
dettaglio quali caratteristiche deve avere il rimorchio per
rispettare le norme di legge.
PESI:
Innanzi tutto si possono dividere i rimorchi in due categorie:
- Rimorchi dotati di impianto frenante
- Rimorchi senza impianto frenante
Rimorchi dotati di impianto
frenante:
Questi rimorchi possono avere un peso che può arrivare ad essere
fino a 8/10 del peso del veicolo trainante (arrotondato ai 100 Kg). Il
peso del veicolo trainante va calcolato a pieno carico rilevabile dalla
carta di circolazione. Il peso rimorchiabile indicato sul libretto
tiene comunque conto di questo valore e quindi sarà sufficiente
attenersi ad esso. In sede di controllo su strada saranno sommati i due
pesi anche se il carrello sarà vuoto !! non si andrà
sulla pesa.
Rimorchi senza impianto
frenante:
Potrebbe presentarsi qualche difficoltà se si volesse trainare un
rimorchio senza
impianto frenante. In questo caso il massimo rapporto di traino
ammissibile e di 5/10 del
peso del veicolo trainante, e quindi è necessario stare molto
attenti perché il peso
rimorchiabile riportato sulla carta di circolazione è maggiore di
questo valore. In
questo caso quindi il conducente del veicolo deve calcolare
il peso effettivo del veicolo
trainante (peso auto+passaggeri+bagagli) e dividerlo per 2 per
ottenere il massimo peso
rimorchiabile ammesso. Il controllo viene effettuato su pesa da parte degli organi di controllo preposti.
Rimorchi t.a.t.s. sono rimorchi per trasporto specifico (auto, barche, moto...) di
attrezzature sportivo. Questi carrelli sono immatricolati con un peso a
pieno carico minimo ed uno massimo, a tale peso deve associarsi sempre
la motrice che abbia la possbilità di rimorchiare tale peso a
p.c.. ESEMPIO: auto che
può trainare 1700kg carrello t.a.t.s. min 1500kg max 2000kg, in
questo caso il traino è ammesso purchè il carico non
superi la massa ammessa al traino dalla motrice.
Sostanzialmente i t.a.t.s. danno un range di carico poi sarà il
conducente a non superare il carico che puo' trainare la propria auto
e, se dovesse superarlo (oltre 35 q. auto+rimorchio) avrà la
necessità di avere la B+E. Il controllo del complessivo viene
effettuato su pesa dagli organi di controllo preposti.
DIMENSIONI:
Anche la larghezza massima rimorchiabile, come la sua massa, è
riportata sulla carta di
circolazione. Per Caravan e T.A.T.S. comunque la larghezza non deve
superare la somma
della larghezza del veicolo più 70 cm (arrotondato ai 5 cm
superiori). La lunghezza
massima del rimorchio è determinata dalla lunghezza complessiva del
veicolo più il
rimorchio, e non può superare i 18 metri.
SPORGENZE:
La barca può sporgere per più di 30 cm per ogni lato rispetto ai
bordi esterni delle
luci di posizione posteriori. La sporgenza posteriore oltre il
limite riportato sulla
carta di circolazione del rimorchio non deve superare in ogni caso i
3/10 della lunghezza
del rimorchio.
PATENTE PER IL TRAINO DI UN
RIMORCHIO:
Per guidare un veicolo con rimorchio al traino è possibile
utilizzare la patente B a
patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante +
rimorchio non superi i
3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale
limite
perché le
normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e
sono omologate per
trainare un peso equivalente. Se però disponete di un grosso
fuoristrada e trainate una
imbarcazione di 1.500 o più Kg, fate bene i calcoli. Nel caso,
appunto, che la motrice
sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino
tale peso, sarà
necessaria la patente di guida BE.
Per i T.A.T.S. la massa complessiva a pieno carico massima è sempre
quella che compare
sulla carta di circolazione. La patente C sarà invece necessaria se
il veicolo trainante
supera il peso di 3.500 Kg.
CLASSIFICAZIONE DEI RIMORCHI SECONDO IL
CODICE DELLA STRADA:
(D.L. 30/4/92 nr.285)
Art. 56.- Rimorchi
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1 lettera e) e dal comma 2
dell'art. 53, i
rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli
di cui al comma 1
dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55 con esclusione
degli autosnodati.
I rimorchi si distinguono in:
• rimorchi per trasporto di
persone,
limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi
• rimorchi
per
trasporto di cose
• rimorchi
per
trasporti specifici,
caratterizzati ai
sensi della lettera f) dell'art. 54
• rimorchi
ad uso
speciale,
caratterizzati ai sensi delle
lettere g) e h) dell'art. 54
• caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad
alloggio esclusivamente a veicolo fermo
• rimorchi per trasporto di
attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad
un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e
sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre
I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di
essi si sovrapponga
all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo
carico sia
sopportata da detta motrice.
I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto
di bagagli, attrezzi e
simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1,
esclusi quelli indicati
nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di
questi purché
rientranti
nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e
del regolamento.
ATTUAZIONI Art. 204 (Art. 56 Codice
della Strada)
(Rimorchi per trasporti
specifici e rimorchi per uso
speciale)
Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c),
del Codice, per il
trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle
seguenti carrozzerie
permanentemente installate: - furgone isotermico, o coibentato,
con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in
regime di temperatura
controllata
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e
lo scarico di rifiuti
solidi urbani
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto
di materiali sfusi o
pulvirulenti
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di
containers o casse
mobili di tipo unificato
- telai con selle per il trasporto di coils
- betoniere
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari
condizioni e distinte da
una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie
classificate
pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee
esclusivamente al
trasporto di veicoli
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto
esclusivo di animali vivi
- telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli
- altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal
ministero dei Trasporti
e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d),
del Codice, per uso
speciale i rimorchi: - destinati esclusivamente a
servire gli autoveicoli ad
uso speciale da cui sono trainati
- carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui
sono trainati
- adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari
- attrezzati con pompe
- attrezzati con scale
- attrezzati con gru
- attrezzati con saldatrici
- attrezzati con scavatrici
- attrezzati con perforatrici
- attrezzati con gruppi elettrogeni
- attrezzati con bobine avvolgicavi
- attrezzati per uso abitazione
- attrezzati per uso ufficio
- attrezzati per uso officina
- attrezzati per uso negozio
- attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di
rilevamento
- dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso
speciale dal ministero dei
Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I
annessa alla legge 21 maggio
1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 e'
attribuita, nelle
annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata
fittizia ai fini fiscali,
determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la
tara dello stesso
attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione,
la tara del telaio
incrementata del 20 %.
Art. 205 (Art. 56 Codice
della Strada)
(Dimensioni, masse, organi di traino ed
identificazione dei
carrelli-appendice)
Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice
in relazione alla
massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:
- per autoveicolo trattore di massa a
vuoto non superiore a
1.000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m
di larghezza; 300 kg di
massa complessiva a pieno carico
- per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1.000 kg:
2,50 m di lunghezza,
compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa
complessiva a pieno
carico
- per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di
lunghezza, compresi
gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2.000 kg di massa
complessiva a pieno carico
La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare
quella dell'autoveicolo
trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m. I
carrelli-appendice a
una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi,
la cui idoneità deve
essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le
prescrizioni emanate dal
ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli
occhioni ed i timoni
dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme
valide per i rimorchi di
corrispondente massa complessiva. Ogni carrello-appendice deve
essere individuato con un
numero progressivo di costruzione punzonato
anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica
costruttrice. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono
essere annotati il numero del telaio le dimensioni, la carrozzeria, la
massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello
appendice di cui è ammesso il traino.